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mercoledì, Marzo 22, 2023

Green pass al lavoro, chi controlla? E le sanzioni? Tutte le risposte del Governo

Green pass al lavoro dal 15 ottobre, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm con le linee guida per il personale della pubblica amministrazione e i controlli in ambito lavorativo.

Sul sito del governo sono state pubblicate le Faq che dettagliano i nuovi provvedimenti in vigore da venerdì.

Il primo chiarimento riguarda la modalità dei controlli del green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato. Secondo quanto prevede il Dpcm, ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
• l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
• per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
• per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Un altro punto toccato nelle linee guida riguarda i lavoratori che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute. Questi soggetti dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

LE SANZIONI –  Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass? No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente? I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa? Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore? Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Green Pass. Il Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna è pronto a gestire l’obbligo, dal 15 ottobre, relativo al possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso e lo svolgimento del lavoro di dipendenti e collaboratori. 

Assenza ingiustificata e niente smart-working per chi non ha il certificato verde, che servirà anche per gli operatori esterni, dagli addetti alle pulizie ai corrieri. Nulla cambia sull’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Aziende sanitarie ed enti del Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna sono pronti a recepire la norma che prevede, da venerdì 15 ottobre, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 da parte di tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni (decreto-legge 127/2021) e in queste ore stanno fornendo le indicazioni al personale.

Resta ferma, naturalmente, l’applicazione della disciplina sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario e di interesse sanitario, anche con riferimento a coloro che siano eventualmente in possesso del green pass: su questo fronte nulla cambia.

Non sarà possibile ricorrere al lavoro agile in mancanza di green pass: in questi casi, infatti, il lavoratore deve essere considerato assente ingiustificato. Oltre ai dipendenti, l’obbligo interessa qualunque altro soggetto che svolga nell’azienda, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. I soli soggetti esclusi dall’obbligo sono quelli esenti dalla campagna vaccinale muniti di specifica certificazione, rilasciata secondo le indicazioni del ministero della Salute.

Nulla cambia sulle procedure per la riduzione del rischio di contagio, come ad esempio il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia, oppure l’obbligo di informare il datore di lavoro da parte di chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

Questo post è stato pubblicato da Piacenza Sera

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